Durata dell'ufficio

Art. 426 del Codice Civile


Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, ((della persona stabilmente convivente,)) degli ascendenti o dei discendenti.

Struttura gerarchica per l'articolo 426 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO XII - Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia
  4. Capo II - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale
  5. Art. 426
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