Decorrenza degli alimenti

Art. 445 del Codice Civile


Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.

Struttura gerarchica per l'articolo 445 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO XIII - Degli alimenti
  4. Art. 445
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