Pubblicità dei registri dello stato civile

Art. 450 del Codice Civile


I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Struttura gerarchica per l'articolo 450 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO XIV - Degli atti dello stato civile
  4. Art. 450
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