Annotazioni

Art. 453 del Codice Civile


Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.

Struttura gerarchica per l'articolo 453 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO XIV - Degli atti dello stato civile
  4. Art. 453
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