Divieto di patti successori

Art. 458 del Codice Civile


((Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,)) è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

Struttura gerarchica per l'articolo 458 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni
  4. Capo I - Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredità
  5. Art. 458
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