Restituzione dei frutti

Art. 464 del Codice Civile


L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.

Struttura gerarchica per l'articolo 464 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni
  4. Capo III - Dell’indegnità
  5. Art. 464
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