Elezione di domicilio

Art. 47 del Codice Civile


Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

Struttura gerarchica per l'articolo 47 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO III - Del domicilio e della residenza
  4. Art. 47
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