Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

Art. 473 del Codice Civile


((L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.

Il presente articolo non si applica alle società)).

Struttura gerarchica per l'articolo 473 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni
  4. Capo V - Dell’accettazione dell’eredità
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. Art. 473
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