Accettazione tacita

Art. 476 del Codice Civile


L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Struttura gerarchica per l'articolo 476 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni
  4. Capo V - Dell’accettazione dell’eredità
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. Art. 476
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