Rendimento del conto

Art. 496 del Codice Civile


L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede.

Struttura gerarchica per l'articolo 496 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni
  4. Capo V - Dell’accettazione dell’eredità
  5. Sezione II - Del beneficio d’inventario
  6. Art. 496
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