Mora nel rendimento del conto

Art. 497 del Codice Civile


L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.

Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.

Struttura gerarchica per l'articolo 497 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni
  4. Capo V - Dell’accettazione dell’eredità
  5. Sezione II - Del beneficio d’inventario
  6. Art. 497
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