Devoluzione nelle successioni testamentarie

Art. 523 del Codice Civile


Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 677.

Struttura gerarchica per l'articolo 523 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni
  4. Capo VII - Della rinunzia all’eredità
  5. Art. 523
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