Sottrazione di beni ereditari

Art. 527 del Codice Civile


I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.

Struttura gerarchica per l'articolo 527 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni
  4. Capo VII - Della rinunzia all’eredità
  5. Art. 527
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