Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari

Art. 553 del Codice Civile


Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.

Struttura gerarchica per l'articolo 553 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni
  4. Capo X - Dei legittimari
  5. Sezione II - Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
  6. Art. 553
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