ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127, COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192123

Art. 600 del Codice Civile


AGGIORNAMENTO (123)

La L. 15 maggio 1997, n. 127 come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".

Struttura gerarchica per l'articolo 600 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO III - Delle successioni testamentarie
  4. Capo III - Della capacità di ricevere per testamento
  5. Art. 600
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