Disposizioni a favore dell'anima

Art. 629 del Codice Civile


Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.

Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648.

Il testatore può designare una persona che curi la esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.

Struttura gerarchica per l'articolo 629 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO III - Delle successioni testamentarie
  4. Capo V - Dell’istituzione di erede e dei legati
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. Art. 629
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