Legato di alimenti

Art. 660 del Codice Civile


Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Struttura gerarchica per l'articolo 660 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO III - Delle successioni testamentarie
  4. Capo V - Dell’istituzione di erede e dei legati
  5. Sezione III - Dei legati
  6. Art. 660
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