Onere della prestazione del legato

Art. 662 del Codice Civile


Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.

Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.

Struttura gerarchica per l'articolo 662 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO III - Delle successioni testamentarie
  4. Capo V - Dell’istituzione di erede e dei legati
  5. Sezione III - Dei legati
  6. Art. 662
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