Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza

Art. 69 del Codice Civile


Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato.

Struttura gerarchica per l'articolo 69 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO IV - Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta
  4. Capo III - Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l’esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta
  5. Art. 69
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