Diritti e obblighi dell'istituito

Art. 693 del Codice Civile


L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)).

Struttura gerarchica per l'articolo 693 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO III - Delle successioni testamentarie
  4. Capo VI - Delle sostituzioni
  5. Sezione II - Della sostituzione fedecommissaria
  6. Art. 693
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