Alienazione dei beni

Art. 694 del Codice Civile


L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.

Struttura gerarchica per l'articolo 694 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO III - Delle successioni testamentarie
  4. Capo VI - Delle sostituzioni
  5. Sezione II - Della sostituzione fedecommissaria
  6. Art. 694
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