Diritti dei creditori personali dell'istituito

Art. 695 del Codice Civile


I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.

Struttura gerarchica per l'articolo 695 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO III - Delle successioni testamentarie
  4. Capo VI - Delle sostituzioni
  5. Sezione II - Della sostituzione fedecommissaria
  6. Art. 695
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