Vendita degli immobili

Art. 721 del Codice Civile


I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.

Struttura gerarchica per l'articolo 721 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO IV - Della divisione
  4. Capo I - Disposizioni generali
  5. Art. 721
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