Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi

Art. 739 del Codice Civile


L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

Struttura gerarchica per l'articolo 739 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO IV - Della divisione
  4. Capo II - Della collazione
  5. Art. 739
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