Frutti e interessi

Art. 745 del Codice Civile


I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.

Struttura gerarchica per l'articolo 745 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO IV - Della divisione
  4. Capo II - Della collazione
  5. Art. 745
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