Diritto dell'erede sulla propria quota

Art. 757 del Codice Civile


Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

Struttura gerarchica per l'articolo 757 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO IV - Della divisione
  4. Capo IV - Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote
  5. Art. 757
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