Garanzia tra coeredi

Art. 758 del Codice Civile


I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.

La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

Struttura gerarchica per l'articolo 758 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO IV - Della divisione
  4. Capo IV - Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote
  5. Art. 758
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