Rescissione per lesione

Art. 763 del Codice Civile


La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.

La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.

L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.

Struttura gerarchica per l'articolo 763 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO IV - Della divisione
  4. Capo V - Dell’annullamento e della rescissione in materia di divisione
  5. Art. 763
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