Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci

Art. 777 del Codice Civile


Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.

Struttura gerarchica per l'articolo 777 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO V - Delle donazioni
  4. Capo II - Della capacità di disporre e di ricevere per donazione
  5. Art. 777
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