Termine per l'azione

Art. 804 del Codice Civile


L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio ((nato nel matrimonio)) o discendente ((...)) ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)).

Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.

Struttura gerarchica per l'articolo 804 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO V - Delle donazioni
  4. Capo IV - Della revocazione delle donazioni
  5. Art. 804
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