Distinzione dei diritti

Art. 813 del Codice Civile


Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.

Struttura gerarchica per l'articolo 813 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO I - Dei beni
  4. Capo I - Dei beni in generale
  5. Sezione II - Dei beni immobili e mobili
  6. Art. 813
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