Energie

Art. 814 del Codice Civile


Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.

Struttura gerarchica per l'articolo 814 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO I - Dei beni
  4. Capo I - Dei beni in generale
  5. Sezione II - Dei beni immobili e mobili
  6. Art. 814
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