Universalità di mobili

Art. 816 del Codice Civile


È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

Struttura gerarchica per l'articolo 816 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO I - Dei beni
  4. Capo I - Dei beni in generale
  5. Sezione II - Dei beni immobili e mobili
  6. Art. 816
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