Pertinenze

Art. 817 del Codice Civile


Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Struttura gerarchica per l'articolo 817 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO I - Dei beni
  4. Capo I - Dei beni in generale
  5. Sezione II - Dei beni immobili e mobili
  6. Art. 817
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