Diritti demaniali su beni altrui

Art. 825 del Codice Civile


Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle provincie e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

Struttura gerarchica per l'articolo 825 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO I - Dei beni
  4. Capo II - Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici
  5. Art. 825
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