Condizione giuridica dei beni patrimoniali

Art. 828 del Codice Civile


I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Struttura gerarchica per l'articolo 828 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO I - Dei beni
  4. Capo II - Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici
  5. Art. 828
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