Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

Art. 831 del Codice Civile


I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.

Struttura gerarchica per l'articolo 831 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO I - Dei beni
  4. Capo II - Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici
  5. Art. 831
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