Interdizione per infermità di mente

Art. 85 del Codice Civile


Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

Struttura gerarchica per l'articolo 85 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VI - Del matrimonio
  4. Capo III - Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile
  5. Sezione I - Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
  6. Art. 85
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