Muro di cinta

Art. 878 del Codice Civile


Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873.

Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.

Struttura gerarchica per l'articolo 878 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO II - Della proprietà
  4. Capo II - Della proprietà fondiaria
  5. Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi e dei muri, fossi e siepi interposti fra i fondi
  6. Art. 878
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