Alberi a distanza non legale

Art. 894 del Codice Civile


Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

Struttura gerarchica per l'articolo 894 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO II - Della proprietà
  4. Capo II - Della proprietà fondiaria
  5. Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi e dei muri, fossi e siepi interposti fra i fondi
  6. Art. 894
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