Comunione di alberi

Art. 899 del Codice Civile


Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

Struttura gerarchica per l'articolo 899 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO II - Della proprietà
  4. Capo II - Della proprietà fondiaria
  5. Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi e dei muri, fossi e siepi interposti fra i fondi
  6. Art. 899
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