Animali mansuefatti

Art. 925 del Codice Civile


Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno.

Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.

Struttura gerarchica per l'articolo 925 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO II - Della proprietà
  4. Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà
  5. Sezione I - Dell’occupazione e dell’invenzione
  6. Art. 925
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