Pubblicazione del ritrovamento

Art. 928 del Codice Civile


Il podestà rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Struttura gerarchica per l'articolo 928 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO II - Della proprietà
  4. Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà
  5. Sezione I - Dell’occupazione e dell’invenzione
  6. Art. 928
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