Opere fatte sopra o sotto il suolo

Art. 934 del Codice Civile


Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.

Struttura gerarchica per l'articolo 934 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO II - Della proprietà
  4. Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà
  5. Sezione II - Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione
  6. Art. 934
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