Occupazione di porzione di fondo attiguo

Art. 938 del Codice Civile


Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.

Struttura gerarchica per l'articolo 938 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO II - Della proprietà
  4. Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà
  5. Sezione II - Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione
  6. Art. 938
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