Specificazione

Art. 940 del Codice Civile


Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.

Struttura gerarchica per l'articolo 940 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO II - Della proprietà
  4. Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà
  5. Sezione II - Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione
  6. Art. 940
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