Alluvione

Art. 941 del Codice Civile


Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali.

Struttura gerarchica per l'articolo 941 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO II - Della proprietà
  4. Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà
  5. Sezione II - Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione
  6. Art. 941
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