Isole e unioni di terra

Art. 945 del Codice Civile


Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37)).

Struttura gerarchica per l'articolo 945 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO II - Della proprietà
  4. Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà
  5. Sezione II - Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione
  6. Art. 945
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