Costituzione del diritto di superficie

Art. 952 del Codice Civile


Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.

Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.

Struttura gerarchica per l'articolo 952 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO III - Della superficie
  4. Art. 952
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