Diritti dell'enfiteuta

Art. 959 del Codice Civile


L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali.

Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.

Struttura gerarchica per l'articolo 959 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO IV - Dell’enfiteusi
  4. Art. 959
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